Art. 28.

      1. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

          «m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale o all'autorità

 

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giudiziaria sull'identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;

          m-quater) alterazione o mutilazione delle creste papillari dei polpastrelli delle dita delle mani o di altre parti del corpo utili per consentire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495-bis del codice penale;

          m-quinquies) rifiuto di collaborazione in ordine all'identificazione propria o di altri e false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri, previsti dall'articolo 496 del codice penale».