1. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale o all'autorità
m-quater) alterazione o mutilazione delle creste papillari dei polpastrelli delle dita delle mani o di altre parti del corpo utili per consentire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495-bis del codice penale;
m-quinquies) rifiuto di collaborazione in ordine all'identificazione propria o di altri e false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri, previsti dall'articolo 496 del codice penale».